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Accesso civico generalizzato (FOIA)

 

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 - FOIA (Freedom of Information Act)

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) 

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

 Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

La richiesta va presentata al Dirigente scolastico tramite:

  •  posta ordinaria all’indirizzo:

Scuola sec. di primo grado “G.A. Cesareo” Via G. Paratore, 36 -  90124 (PA)

  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail:    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • posta elettronica  certificata all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 Scarica il modulo per la richiesta

 REGISTRO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_SMS_G.A.CESAREO_-_PA.xls 

 

REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. NUNZIO SPECIALE (DAL 01.09.2017)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO ALLA DATA DEL 30.09.2017)

          REGISTRO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_CESAREO (AGGIORNATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017)

          REGISTRO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_CESAREO (AGGIORNATO AL 31 MARZO 2018)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO AL 30.06.2018)

          REGISTRO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_CESAREO (AGGIORNATO AL 30.09.2018)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO AL 31.12.2018)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO AL 31.03.2019)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO AL 30.06.2019)

          REGISTRO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO CESAREO (AGGIORNATO AL 30.09.2019)

          REGISTRO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO_CESAREO_(AGGIORNATO AL 31.12.2019)

 

 

 

          

 

 

Il Procedimento

Il Dirigente scolastico che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

 

 Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
Il Responsabile dell’accesso di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il Dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado “ G.A. Cesareo” di Palermo.

 Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione individuato nel Direttore Scolastico Regionale Dott.ssa Altomonte Maria Luisa (nomina D.M. 303 del 11-05-2016)

La richiesta può essere inviata tramite:

  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail:    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • posta elettronica  certificata all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.